Page 8 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né
all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o
comunque denominate agli associati, a lavoratori e
collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni
caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente
reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o
accantonato a riserva.
L’Associazione potrà, inoltre, porre in essere raccolte
pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei
limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei
successivi decreti attuativi dello stesso.
Articolo 12
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto preventivo
e consuntivo coincidente con l’anno solare, nonchè gli altri
documenti contabili eventualmente richiesti dalle norme del
codice sul terzo settore, a seconda dei volumi di attività, da
sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione
entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio
può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.
Art. 13
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti,
l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
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