Page 3 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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Più     specificatamente       l’Associazione,      nell’ambito      delle
                attività di interesse generale sopra indicate,  si propone di
                svolgere le seguenti attività:
                a)  l’assistenza  sociale  e  socio-sanitaria  in  favore  di
                soggetti  affetti  da  gravi  patologie  cardiovascolari  e  loro
                riabilitazione;
                b)  la  promozione  e  la  tutela  dei  diritti  umani  ,  attraverso

                attività di beneficenza per contribuire al miglioramento della
                qualità  della  vita  e  delle  condizioni  igienico  sanitarie  ed
                allo  sviluppo  sociale  ed  economico  in  favore  di  adolescenti
                adulti  poveri  e  di  individui,  con  particolare  riguardo  alle
                comunità rurali dei paesi in via di sviluppo;
                c)  la  tutela  e  l’assistenza  socio  sanitaria  a  favore  di
                profughi  ,  immigrati  non  abbienti  provenienti  da  tutto  il

                mondo;
                d)  la  messa  a  disposizione  di  aiuti  umanitari,  economici  e
                tecnologici;
                e) la realizzazione ed il sostegno di attività di beneficenza
                e  di  istruzione,  di  progetti  di  formazione  culturale,
                professionale  e  di  inserimento  lavorativo  ,  in  special  modo
                riguardo  al  fenomeno  dell’immigrazione  ed  ai  problemi
                economici e sociali connessi.
                L’Associazione potrà collaborare con  enti, privati, pubblici,

                nazionali  e internazionali,  che contribuiscono allo sviluppo
                ed    alla        promozione      di       tutte    quelle     iniziative
                solidaristiche previste dal suo scopo sociale.

                                                Articolo 4
                L’Associazione  può  esercitare  attività  diverse  da  quelle  di
                interesse  generale  individuate  nell’art.  3  purché  assumano

                carattere  strumentale  e  secondario  nel  pieno  rispetto  di
                quanto  stabilito  dall’art.  6  del  D.Lgs.  117/2017  e  relativi
                provvedimenti attuativi.







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