Page 1 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus
                                                  STATUTO
                              TITOLO I - Denominazione – Sede- Durata
                                                Articolo 1
                È  costituita  l’Associazione    denominata:  “Amici  di  Santina
                Zucchinelli      Onlus    –    E.T.S.”     di    seguito,     in    breve,
                “Associazione”.  A  decorrere  dall’avvenuta  istituzione  del

                Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  (RUNTS)  e  ad
                avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di
                questo, l’acronimo “E.T.S.” o l’indicazione di “Ente del Terzo
                Settore”  dovranno  essere  inseriti  obbligatoriamente  nella
                denominazione  sociale  mentre  non  potrà  più  essere  usato
                l’acronimo  O.N.L.U.S..  Dal  momento  dell’iscrizione  nel  RUNTS
                la     denominazione        dell’Associazione        diventerà      quindi

                “Associazione Amici di Santina Zucchinelli   – E.T.S.”.
                 L’Associazione è un Ente del Terzo Settore  disciplinata dal
                presente  statuto,  dalle  norme  del  D.Lgs.  117/2017  nonché  da
                quelle del Codice Civile qualora richiamate. L’Associazione è
                una  libera  associazione  non  riconosciuta  apolitica  ed
                apartitica.  L’Associazione  ha  sede  legale  nel  Comune  di  Roma
                (RM)  e  la  sua  durata  è  illimitata.  L’Associazione  potrà
                istituire  sedi  secondare,  operative  e  di  rappresentanza  in
                Italia  e  all’estero.  Il  trasferimento  della  sede  legale  non

                comporta     modifica     statutaria     e    può    essere    deliberata
                dall’Organo di Amministrazione.


                                      TITOLO II - Scopo- Oggetto
                                                Articolo 2
                L’Associazione  è  un  centro  permanente  di  vita  associativa  a

                carattere  volontario  e  democratico  la  cui  attività  è
                espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.  Essa
                non  ha  alcun  fine  di  lucro  ed  opera  per  fini  solidaristici,
                assistenziali  e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di
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