Page 6 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
P. 6
Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili,
trasmissibili e rivalutabili.
Articolo 9
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato,
essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di
recesso, radiazione ed esclusione per morosità
dall’Associazione.
Articolo 10
Il socio recede dall’Associazione presentando le proprie
dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi
dall’inizio dell’esercizio sociale non abbia provveduto al
versamento del contributo annuale associativo previo sollecito
anche collettivo al versamento.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice,
anche inviata per posta elettronica e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo,
dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la
convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti
a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa
6