Page 4 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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L'Organo di Amministrazione, documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività di cui al presente
articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.
TITOLO III - Soci
Articolo 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci
dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di
lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a
realizzarli.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne
gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del
sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio
rappresentante legale. L’accettazione della domanda di
ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei
suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente
all’ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere
all’uopo delegato ritenga non sussistere i requisiti di
ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla
valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio
ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la
relativa delibera, debitamente motivata, deve essere
comunicata all’interessato che potrà richiedere, entro
sessanta giorni dalla ricezione della delibera, che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione
della successiva convocazione.
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