Page 4 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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L'Organo      di    Amministrazione,       documenta     il    carattere
                secondario  e  strumentale  delle  attività  di  cui  al  presente
                articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
                una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
                integrativa al bilancio.



                                            TITOLO III - Soci
                                                Articolo 5
                Il  numero  dei  soci  è  illimitato.  Possono  essere  soci
                dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di
                lucro  che  ne  condividano  gli  scopi  e  che  si  impegnino  a
                realizzarli.


                                                Articolo 6
                Chi  intende  essere  ammesso  come  socio  dovrà  farne  richiesta,
                impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne
                gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
                dell’Associazione.  Gli  Enti  che  intendano  diventare  soci  del
                sodalizio  dovranno  presentare  richiesta  firmata  dal  proprio
                rappresentante  legale.  L’accettazione  della  domanda  di
                ammissione  avviene  a  cura  del  Consiglio  Direttivo  ovvero  dei
                suoi  singoli  componenti  in  quanto  delegati  disgiuntamente

                all’ammissione  dei  soci.  Nel  caso  in  cui  il  Consigliere
                all’uopo  delegato  ritenga  non  sussistere  i  requisiti  di
                ammissione      dovrà    sottoporre     la    relativa     istanza    alla
                valutazione  collegiale  del  Consiglio.  Qualora  il  Consiglio
                ritenga  di  non  accogliere  la  domanda  di  ammissione,  la
                relativa      delibera,     debitamente      motivata,     deve     essere
                comunicata  all’interessato  che  potrà  richiedere,  entro

                sessanta     giorni     dalla     ricezione     della    delibera,      che
                sull’istanza  si  pronunci  l’Assemblea  dei  soci  in  occasione
                della successiva convocazione.







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