Page 9 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’Organo di
controllo e di eventuali altri organi sociali;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo
di amministrazione.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura
dell’Organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo
cui si riferiscono.
Titolo V -Norme sul volontariato
Dei volontari e dell’attività di volontariato
Articolo 14
1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che
condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i
volontari, associati o non associati, che svolgono la loro
attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e
analiticamente documentate per l’attività prestata, previa
autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
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