Page 12 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
d) approva gli eventuali regolamenti;
e) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge
, dall’ atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti la maggioranza degli iscritti aventi
diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso
dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati.
Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a
maggioranza semplice dei presenti, su tutti gli oggetti posti
all’ordine del giorno.
Articolo 19
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni
straordinarie di fusione, scissione, trasformazione nonché
scioglimento dell’Associazione, nominando in questo ultimo
caso i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le
modifiche statutarie alla presenza della maggioranza dei soci
e con il voto favorevole di almeno i tre quarti quarti (3/4)
degli associati.
Le Assemblee straordinarie sono valide, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi,
con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
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