Page 16 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del
D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale da esito degli esiti del
monitoraggio svolto.
L’Organo di controllo può esercitare, al superamento dei
limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs.
117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo
di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Art. 25 – Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del
triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 26
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina
di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione
del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo
parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e, salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo Settore.
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