Page 1 - Nuovo Statuto Associazione "Amici di Santina ONLUS"
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Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus
STATUTO
TITOLO I - Denominazione – Sede- Durata
Articolo 1
È costituita l’Associazione denominata: “Amici di Santina
Zucchinelli Onlus – E.T.S.” di seguito, in breve,
“Associazione”. A decorrere dall’avvenuta istituzione del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad
avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di
questo, l’acronimo “E.T.S.” o l’indicazione di “Ente del Terzo
Settore” dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella
denominazione sociale mentre non potrà più essere usato
l’acronimo O.N.L.U.S.. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS
la denominazione dell’Associazione diventerà quindi
“Associazione Amici di Santina Zucchinelli – E.T.S.”.
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal
presente statuto, dalle norme del D.Lgs. 117/2017 nonché da
quelle del Codice Civile qualora richiamate. L’Associazione è
una libera associazione non riconosciuta apolitica ed
apartitica. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma
(RM) e la sua durata è illimitata. L’Associazione potrà
istituire sedi secondare, operative e di rappresentanza in
Italia e all’estero. Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria e può essere deliberata
dall’Organo di Amministrazione.
TITOLO II - Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa
non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici,
assistenziali e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di