Statuto

Testo del nuovo statuto della Associazione Amici di Santina Zucchinelli Onlus, approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 29 marzo 2021, alle ore 16,45, tenuta per videoconferenza, e che entrerà in vigore, sostituendo quello attuale, al momento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


LO STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE ONLUS
AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI

18 luglio 2013

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STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l’Associazione denominata “Amici di Santina Zucchinelli” O.N.L.U.S.

2. L’Associazione ha sede in Roma.
Essa potrà istituire succursali e sedi secondarie in Italia e all’Estero.

3. L’Associazione:
– persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale;
– per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà assumere qualsiasi iniziativa e promuovere qualsiasi attività che possa risultare necessaria o anche solo utile al perseguimento dello scopo associativo, con precisazione che l’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle tipiche delle Organizzazioni non lucrative di pubblica utilità, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal primo comma, lettera c) dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi istituzionali

1. L’Associazione, è apolitica e apartitica, si ispira al carisma di Santina Zucchinelli le cui spoglie mortali riposano nella Città Santa di Gerusalemme e, attraverso la divulgazione e lo studio della sua vita, della sua malattia e della sua figura spirituale, ha le seguenti finalità da esercitarsi esclusivamente in favore di persone svantaggiate ed emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
– l’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da gravi patologie cardiovascolari e la loro riabilitazione;
– la promozione e tutela dei diritti umani, attraverso attività di beneficienza per contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni igienico sanitarie ed allo sviluppo sociale ed economico in favore di adolescenti adulti poveri e di individui, con particolare riguardo alle comunità rurali dei Paesi in via di sviluppo;
– la tutela e l’assistenza socio-sanitaria in favore di profughi, immigrati non abbienti provenienti da ogni parte del mondo;
– la messa a disposizione di aiuti umanitari, economici e tecnologici;
– la realizzazione e il sostegno di attività di beneficenza e di istruzione, di progetti di formazione culturale, professionale e d’inserimento lavorativo, in special modo riguardo al fenomeno dell’immigrazione ed ai problemi economici e sociali connessi.
Al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei propri scopi e sostenere le attività istituzionali l’Associazione potrà effettuare attività connesse entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di O.N.L.U.S..

Art. 3 – Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
– Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione può ammettere tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, nazionali ed estere, che ne condividano le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi ed ad osservare il presente Statuto, con precisazione che tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, prevedendo espressamente per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, come previsto dal comma 1, lettera h), dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. I Soci possono svolgere anche attività non retribuita.

3. Nella domanda di adesione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i Soci cessano di appartenere all’Associazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– morte;
– indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, previsto dal successivo art. 11, il quale decide in via definitiva.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall’appartenenza all’Associazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea.

3. I Soci hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali; possono consultare, previa richiesta scritta, gli atti e i registri dell’Associazione.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6 – Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da affiggere presso la sede.

4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

6. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
– stabilire l’ammontare delle quote associative.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, da inviare a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei conti.

4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– eleggere il Presidente;
– assumere il personale;
– nominare il Segretario;
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, composto da cinque membri scelti dal Consiglio stesso tra personalità che si sono distinte nel campo delle attività proprie dell’Associazione con il compito di individuare specifici progetti nell’ambito delle attività istituzionali dell’Associazione, proporli al Consiglio Direttivo e controllarne la realizzazione.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, quarto comma.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 – Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
– è a capo del personale.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea quando i proventi complessivi dell’Associazione supereranno per due esercizi consecutivi il limite indicato dall’art. 20 bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall’art. 25 del D.LGS. 4 dicembre 1997 n. 460.
È composto da 3 (tre) membri, con idonea capacità professionale, anche non soci, che durano in carica 3 (tre) anni.
In via facoltativa può essere nominato anche un Revisore Unico.
Il Revisore Unico ovvero, in caso di nomina del Collegio dei Revisori, almeno uno di essi (il Presidente), dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) esercita le funzioni di controllo, anche contabile, sulla gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
I componenti del Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 – Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi dei soci;
– contributi dei privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– eredità, donazioni e legati;
– introiti derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
– proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliarie e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– proventi di attività benefiche ovvero derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con gli scopi istituzionali.

2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 – Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.